RC Colpa Grave GRATUITA Comparto Sanità Pubblica

RC Colpa Grave GRATUITA Comparto Sanità Pubblica

Sei un dipendente pubblico del Comparto Sanità?

Per legge potresti essere ritenuto responsabile di eventuali danni che il tuo lavoro può causare a persone o enti.

Se sei un nostro iscritto, la Funzione Pubblica CGIL ti ha già attivato una polizza assicurativa che non ti costa nulla e che ti tutela per i rischi da COLPA GRAVE nel tuo lavoro (esclusi Dirigenti e Medici). Un’assicurazione GRATUITA che ti tutela adesso, ma anche per il passato e per il futuro. Tutto chiaro e trasparente.

Per scaricare la brochure informativa personale sanitario CLICCA QUI

Per scaricare la brochure informativa personale NON sanitario CLICCA QUI

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ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE

Compagnia Assicurativa

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

Oggetto dell'assicurazione

Tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare nel caso di:

  • Azione di rivalsa della azienda sanitaria per sentenza della corte dei conti compreso danno all'immagine dell'ente e/o della P.A. stabilito nella sentenza
  • Azione di surroga dell'assicuratore dell'azienda sanitaria su dichiarazione di colpa grave dell'assicurato da parte di corte dei conti

E' compresa attività intramoenia e primo soccorso per motivi deontologici.

Massimale per Sinistro/Iscritto/Anno

250.000 €

Conforme agli standard previsti dalla Legge Gelli

L’art.9 della Legge Gelli (Legge 24/2017) stabilisce che l’importo della condanna in caso di colpa grave:

«…non può superare una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti dell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo moltiplicato per il triplo.»

Retroattività (sarai tutelato anche per le richieste di risarcimento per fatti avvenuti prima della stipula della polizza)

10 anni

Postuma (sarai tutelato anche per i sinistri denunciati dopo la fine dell’attività, pensionamento o morte)

10 anni

Franchigia/ Scoperto per sinistro

Non e' applicata alcuna franchigia e/o scoperto

Spese legali e gestione delle vertenze

La polizza offre la gestione delle vertenze davanti alla Corte dei Conti a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Risponde inoltre, in aggiunta al massimale stabilito entro il limite del 25% del massimale medesimo, delle spese legali sostenute per assistere e difendere l'Assicurato in caso di sinistro.

OPERATORI SANITARI, SOCIO SANITARI E ASSISTENZIALI NON RICOMPRESI TRA LE PROFESSIONI SANITARIE

Compagnia Assicurativa

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

Oggetto dell'assicurazione

Tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare nel caso di:

  • Azione di rivalsa della azienda sanitaria per sentenza della corte dei conti compreso danno all'immagine dell'ente e/o della P.A. stabilito nella sentenza
  • Azione di surroga dell'assicuratore dell'azienda sanitaria su dichiarazione di colpa grave dell'assicurato da parte di corte dei conti

E' compresa attività intramoenia e primo soccorso per motivi deontologici.

Massimale per Sinistro/Iscritto/Anno

250.000 €

Retroattività (sarai tutelato anche per le richieste di risarcimento per fatti avvenuti prima della stipula della polizza)

5 anni

Postuma (sarai tutelato anche per i sinistri denunciati dopo la fine dell’attività, pensionamento o morte)

2 anni

Franchigia/ Scoperto per sinistro

Non e' applicata alcuna franchigia e/o scoperto

Spese legali e gestione delle vertenze

La polizza offre la gestione delle vertenze davanti alla Corte dei Conti a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Risponde inoltre, in aggiunta al massimale stabilito entro il limite del 25% del massimale medesimo, delle spese legali sostenute per assistere e difendere l'Assicurato in caso di sinistro.

PERSONALE NON SANITARIO

Compagnia Assicurativa

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

Oggetto dell'assicurazione

Tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile al sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte del Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonchè in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto] di agente contabile e/o consegnatario.

Massimale per Sinistro/Iscritto/Anno

120.000 €

Retroattività (sarai tutelato anche per le richieste di risarcimento per fatti avvenuti prima della stipula della polizza)

5 anni

Postuma (sarai tutelato anche per i sinistri denunciati dopo la fine dell’attività, pensionamento o morte)

5 anni

Franchigia/ Scoperto per sinistro

Non e' applicata alcuna franchigia e/o scoperto

Spese legali e gestione delle vertenze

La polizza offre la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove accorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro iI limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

 

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Esercenti le Professioni Sanitarie e Operatori sanitari, socio sanitari e assistenziali

E' fatto obbligo all'assicurato denunciare, entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, solamente i sinistri per cui abbia ricevuto:

  • Formale messa in mora dell'Azienda di appartenenza o dell'assicuratore dell'Azienda sanitaria
  • Invito a dedurre da parte della Corte dei Conti

L'Assicurato deve far denuncia scritta agli Assicuratori di ciascun sinistro entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

La denuncia va fatta all'agenzia Unipolsai assicurazioni di Roma 2725 che gestisce il contratto allegando tessera d'iscrizione alla FP CGIL o copia della busta paga e segnalando il tipo di contratto di lavoro che si ha in essere.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia di sinistro può  comportare la perdita del diritto all'indennità ovvero la riduzione dell'indennizzo liquidabile secondo quanto previsto dall'art. 1915 c.c. .

Tale denuncia deve contenere la data e la narrazione del fatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia utile per gli Assicuratori.

Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti.

Personale non sanitario

In caso di sinistro l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.
L'omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la perdita del diritto dell'Assicurato all'Indennizzo.
Resa la denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire agii Assicuratori tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

 

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